L’ art. 63 del Decreto Cura Italia del 17/03/2020 N. 18 disciplina il bonus di € 100 da erogare in busta paga per quei lavoratori che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, hanno prestato attività presso la propria sede di lavoro. Si illustrano di seguito gli aspetti normativi con alcuni esempi pratici di calcolo.
Beneficiari
Titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1 del T.U.I.R.
Requisito reddituale e mese di erogazione
Non deve superare l’importo di 40.000 euro nel 2019 considerando esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF, escludendo quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Nel caso in cui il datore di lavoro non sia a conoscenza del reddito di lavoro dipendente del 2019, perché magari il lavoratore è stato assunto nel 2020 oppure perché assunto nel 2019 (presumendo abbia avuto altri redditi), dovrà chiedere al lavoratore di autocertificare la propria posizione ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Mese di maturazione
Marzo 2020 con erogazione a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Misura del bonus
Viene riconosciuto un importo 100 da rapportare ai giorni effettivamente lavorati nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Per espressa previsione legislativa l’importo del premio non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.8/E del 03/04/2020 vengono fornite importanti precisazioni in merito al calcolo del premio. L’Agenzia, in risposta ad un quesito, stabilisce che per la determinazione del premio bisogna far riferimento, diversamente da quanto stabilito dal decreto, alle ore effettivamente lavorate in sede rispetto alle ore lavorabili (previsione contrattuale). Questa modalità di calcolo non può che considerarsi alternativa rispetto a quella giornaliera, anche perché il tassativo calcolo ad ore farebbe sorgere ulteriori quesiti tra gli addetti del settore, ossia considerare o meno le ore di straordinario? Ma questo va escluso in quanto incoerente con il fine della norma.
Inoltre, l’Agenzia rispondendo a ulteriori quesiti stabilisce che:
- nel calcolo dei giorni vanno considerate anche le giornate effettuate in trasferta presso clienti o in missione o presso sedi secondarie dell’impresa;
- non rileva la tipologia di contratto, full time o part time, nel calcolo del premio;
- non vanno considerate al numeratore le giornate\ore non lavorate per ferie, malattia, congedi o altro sia al numeratore che al denominatore;
- non vanno considerate al numeratore le giornate\ore effettuate in modalità agile (“smart working”);
- il premio di 100 euro va rapportato ai soli casi cessazione\assunzione rapporto di lavoro.
Facciamo qualche esempio:
Caso 1
Lavoratore già in forza, full time, con 8 ore al giorno su 5 giorni (Lun-Ven)
Giorni lavorabili nel mese = 22
Ore lavorabili nel mese = 22 * 8 = 176
Ha lavorato in sede dal giorno 1 fino al giorno 11 per un totale di giorni pari a 8 e per un totale di ore ordinarie pari a 64
Premio spettante = 100
Calcolo in giorni -> 100 / 22 * 8 = 36,36 (con arrotondamento a 2 decimali)
Calcolo in ore -> 100 / 176 * 64 = 36,36 (con arrotondamento a 2 decimali)
Caso 2
Lavoratore già in forza, part time al 50%, con 4 ore al giorno su 5 giorni (Lun-Ven)
Giorni lavorabili nel mese = 22
Ore lavorabili nel mese = 22 * 4 = 88
Ha lavorato in sede dal giorno 1 fino al giorno 11 per un totale di giorni pari a 8 e per un totale di ore ordinarie pari a 32
Premio spettante = 100
Calcolo in giorni -> 100 / 22 * 8 = 36,36 (con arrotondamento a 2 decimali)
Calcolo in ore -> 100 / 88 * 32 = 36,36 (con arrotondamento a 2 decimali)
Caso 3
Lavoratore già in forza, full time, con 8 ore al giorno su 5 giorni (Lun-Ven), assunto il giorno 12/03/2020
Giorni lavorabili nel mese = 14
Giorni lavorabili mese intero = 22
Ore lavorabili mese = 14 * 8 = 112
Ore lavorabili mese intero = 22 * 8 = 176
Ha lavorato in sede dal giorno 12 fino al giorno 20 per un totale di giorni pari a 7 e per un totale di ore ordinarie pari a 56
Premio spettante in giorni = 100 / 22 * 14 = 63,64 (con arrotondamento a 2 decimali)
Premio spettante in ore = 100 / 176 * 112 = 63,64 (con arrotondamento a 2 decimali)
Calcolo in giorni -> 63,64 / 14 * 7 = 31,82 (con arrotondamento a 2 decimali)
Calcolo in ore -> 63,64 / 112 * 56 = 31,82 (con arrotondamento a 2 decimali)
È possibile ottenere lo stesso risultato applicando un solo passaggio, omettendo di passare prima per la determinazione del premio spettante, ovvero considerando il valore pieno del premio e applicando al denominatore il lavorabile riferito a mese intero:
Calcolo in giorni -> 100 / 22 * 7 = 31,82 (con arrotondamento a 2 decimali)
Calcolo in ore -> 100 / 176 * 56 = 31,82 (con arrotondamento a 2 decimali)
Giornate di assenza
Per quanto riguarda le giornate di assenza da escludere così come indicato dall’Agenzia delle Entrate al quesito 4.4
“Inoltre, in considerazione della finalità della norma che vuole premiare i dipendenti che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro non devono considerarsi nel rapporto né al numeratore né al denominatore le giornate di ferie o di malattia.
In base alla medesima ratio, sono esclude dal calcolo le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni.”
sembrerebbe che la volontà dell’Agenzia sia quella di premiare di più chi ha lavorato presso la propria sede di lavoro e successivamente non ha potuto più farlo a causa dell’emergenza.
Facciamo qualche esempio
Giorni lavorabili mese di marzo 2020 = 22
Caso di due dipendenti.
Entrambi hanno lavorato in sede 2 giorni, ma mentre il dipendente 1 non ha assenze nel mese in quanto ha continuato a lavorare in smart working, l’altro dipendente ha lavorato solo 2 giorni mentre gli altri giorni è stato in ferie.
Il dipendente 1 percepirebbe -> 100 / 22 * 2 = 9,09
Il dipendente 2 percepirebbe -> 100 / 2 * 2 = 100
Appare evidente la necessità di un ulteriore intervento da parte dell’Agenzia che chiarisca l’interpretazione fornita nella circolare e, nel caso confermi l’orientamento assunto, definisca, sempre con maggior chiarezza, le assenze escluse dalla formula di calcolo.
Compensazione in F24
Grazie a quanto disposto con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 31/03/2020 i sostituti di imposta recupereranno in compensazione con il modello F24 e F24EP (“enti pubblici”) le somme erogate ai dipendenti con i seguenti codici tributo:
- “1699” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”, per il modello F24;
- “169E” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”, per il modello F24EP.
Si ricorda che ai fini del recupero delle somme in compensazione dovranno essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.