Meglio tardi che mai, con quasi cinque mesi di ritardo rispetto l’entrata in vigore della legge sul lavoro agile l’INAIL interviene finalmente per far chiarezza sui primi aspetti operativi legati alla gestione del rischio assicurativo per le prestazioni di lavoro fornite in modalità agile.
Con la circolare 48 del 3/11/2017 vengono così affrontati e sciolti alcuni nodi (trattati già nel presente Post) attraverso i quali gli addetti ai lavori da mesi cercano di districarsi.
Come stabilito già dalla legge 81 del 22/05/2017 con l’articolo 23, il lavoratore Agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro al pari di ogni altro lavoratore.
Le modalità con cui la copertura si realizza vengono declinate dall’attesa circolare e di seguito esposte.
Gestione Tariffaria
Il primo intervento chiarificatore riguarda l’attesa gestione tariffaria attribuibile al lavoratore agile. Sul punto L’INAIL specifica che l’esecuzione della prestazione al di fuori dei locali aziendali, non incide sulla lavorazione originaria svolta in azienda e non ne muta per tanto l’originaria gestione tariffaria. La ragione giustificatrice, secondo l’istituto, è da rinvenire (a parità di mansioni) nella tutela che il datore di lavoro accorda garantendo il buon funzionamento delle apparecchiature fornite.
Dal punto di vista amministrativo dunque, ove le mansioni originarie del lavoratore agile restino immutate rispetto a quelle svolte in azienda, il datore di lavoro non dovrà aprire una nuova gestione tariffaria, in quanto non sussistono variazioni nelle lavorazioni.
Viene spiegato infatti che: “I datori di lavoro (privati o pubblici non statali) non hanno alcun obbligo di denuncia ai fini assicurativi se il personale dipendente, già assicurato per le specifiche attività lavorative in ambito aziendale, sia adibito alle medesime mansioni in modalità agile che non determinano una variazione del rischio”
Naturalmente, un differimento nella prestazione in lavoro agile rispetto all’esecuzione della stessa all’interno del locali aziendali, determinerà anche la necessità di una nuova e più corretta gestione tariffaria da parte del datore di lavoro. In tal caso dunque le aziende provvederanno ad aprire una nuova voce di tariffa.
Un’ulteriore considerazione viene estesa alle aziende che hanno avviato lavoratori in forma agile senza aver assicurato in via preventiva gli stessi contro gli infortuni sul lavoro. In tali casi, precisa l’istituto, l’azienda è obbligata ad iscriversi all’INAIL e provvedere al versamento dei premi dovuti.
Una buona notizie per le aziende, che non vedranno crescere il costo assicurativo ai fini inali dei lavoratori agili, senza per questo limitarne la tutela contro gli infortuni sul lavoro.
Copertura assicurativa ed infortunio in itinere
Tra i dubbi maggiormente presenti, per coloro che si sono imbattuti nella stesura di un accordo di Smart Working, non poteva mancare l’indicazione dei luoghi di fornitura della prestazione in modalità agile all’esterno dei locali aziendali.
Se da una parte, ai fini della validità dell’accordo tale elencazione non era richiesta, ai fini assicurativi INAIL, qualche dubbio permaneva.
Per fortuna la circolare in commento interviene anche su questo aspetto. Il nuovo ed importante concetto che l’istituto utilizzerà per valutare se l’infortunio sia in itinere o meno andrà ricercato non nel tragitto percorso (che potenzialmente può cambiare quotidianamente) ma nella correlazione dell’evento con la prestazione lavorativa o nell’esigenza di conciliazione tra vita e lavoro
L’istituto infatti stabilisce che: “Gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali sono tutelati quando il fatto di affrontare il suddetto percorso sia connesso a esigenze legate alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza”.
Consegna annuale dell’informativa sul rischio
La tutela della sicurezza dei lavoratori viene assolta con la consegna al “lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro”.
Comunicazione Obbligatoria
Come stabilito dal legislatore la fornitura della prestazione in modalità agile è soggetta all’obbligo di preventiva comunicazione al centro per l’impiego (con 24 ore di anticipo). Anche su questo punto ci sono delle novità, dal 15/11/2017 il Ministero del Lavoro metterà a disposizione i moduli per assolvere all’obbligo informativo. Su questo punto però i cinque mesi di ritardo sono ampiamente colmati.
Le aziende che nel periodo di silenzio avessero avviato progetti di Smart Working potrebbero cautelarsi inviando una PEC allo stesso Ministero e all’INAIL, in attesa che, dal 15/11/2017 gli addetti ai lavori potranno utilizzare i moduli ufficiali.