L’articolo 10, comma 1, lett. l-bis), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi consente ai genitori adottivi di dedurre il 50% delle spese sostenute per l’espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184. L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.77/E del 28/05/2004 e con le circolari 17/E del 24/04/2015 e 7/E del 27/04/2018 ha fornito importanti precisazioni e chiarimenti in merito alla questione, nel corso di questo breve articolo tratteremo gli aspetti più rilevanti in riferimento alla alla ripartizione delle tra i coniugi.
Le spese, ammissibili alla deduzione, devono essere finalizzate all’adozione del minore, certificate dall’ente autorizzato e debitamente documentate dai coniugi. Possono essere dedotte tutte le spese che vanno dal conferimento dell’incarico all’ente autorizzato alla conclusione della procedura di adozione indipendentemente dall’esito finale della procedura stessa. Le spese sono dedotte dal reddito dei coniugi secondo il principio di cassa nella misura del 25% dell’intera spesa sostenuta. Diversamente è possibile ripartire la spesa in maniera differente, sulla base delle dichiarazioni rese dai coniugi all’ente autorizzato, che certifica la parte di spesa sostenuta da entrambi.
Esempio:
Spesa totale sostenuta dai coniugi nel 2017: 10.000 di cui 7.000 dal marito e 3.000 dalla moglie.
Reddito certificato dal marito: 55.650 euro | Imposta netta 17.486,50 euro
Reddito certificato dalla moglie: 24.337 euro | Imposta netta 4.827,83 euro | Bonus Renzi 798,24 euro
Il marito porterà in deduzione dal reddito nella dichiarazione 2018 redditi 2017 l’importo pari a 3.500 euro mentre la moglie porterà in deduzione l’importo di 1.500 euro.
Risparmio marito: Imposta netta 1.452,68 euro
Risparmio moglie: Imposta netta 472,65 euro | Bonus Renzi 161,76 euro
Risparmio totale: 2.087,09 euro
Con una ripartizione pari al 25% della spesa totale tra entrambi i coniugi si sarebbe realizzato un risparmio pari a 1.986 euro, inferiore rispetto al precedente esempio.
Nel caso in cui uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo poterà in deduzione il 50% dell’intera spesa sostenuta e certifica dall’ente.
Riferimenti normativi:
Risoluzione 28.5.2004 n. 77/E
Circolare 24.4.2015, n. 17/E
Circolare 27.4.2018, n. 7/E