Dal 4 aprile 2015 i dipendenti del settore privato, impiegati con un contratto di lavoro della durata minima di 6 mesi, potranno ufficialmente richiedere al datore di lavoro la liquidazione in busta paga della quota di TFR maturanda (QUIR). Se da un lato per i lavoratori dipendenti basterà presentare al proprio datore di lavoro un apposita richiesta (Allegato 1 del DPCM 29/2015) dichiarando che sul proprio TFR non esistono vincoli di garanzia a favore di precedenti contratti di finanziamento, per le aziende, invece, gestire ed accogliere tale novità potrebbe essere più complesso di quanto sembri.
In buona sostanza, cambierà poco per le aziende che versavano anche prima dell’entrata in vigore del DPCM in commento, le quote di TFR de propri dipendenti alla Tesoreria o alternativamente ad un fondo di Previdenza complementare. Più complessa e articolata è la posizione della aziende con numero di lavoratori inferiori alle 50 unità, le quali come sappiamo, potevano continuare ad accantonare contabilmente le quote di TFR dei propri lavoratori.
Al fine di garantire alle piccole imprese (già provate dalla crisi) la liquidità necessaria al pagamento della QUIR il legislatore ha introdotto, tramite un accordo quadro tra ABI e inps, uno schema di finanziamento assistito da garanzia per il tramite di un apposito Fondo.
L’accesso a tale forma di prestito ha naturalmente un costo, che non potrà comunque eccedere la quota di rivalutazione che sarebbe comunque maturata accantonando il TFR in azienda. Le aziende interessate apprendiamo , dovranno inoltrare all’INPS un’apposita istanza tramite i canali telematici messi a disposizione alle aziende, l’attestazione rilasciata dall’ente sarà poi impiegata per la stipula del contratto di finanziamento presso l’intermediario aderente alla convezione (che nel tempo non potrà essere modificato). Il contratto di finanziamento, come previsto dal Decreto, dovrà essere coperto da una speciale garanzia, ovvero dalla costituzione del privilegio, sui beni mobili del richiedente. Ricordiamo che, per le aziende che sceglieranno di avvalersi del finanziamento garantito, il termine ultimo per il rimborso delle somme è fissato al 30/06/2018.
Le banche erediteranno dall’INPS, grazie ai dati inseriti nelle denunce contributive periodiche, l’ammontare di TFR che dovranno erogare.
Il finanziamento della QUIR è protetto dalla garanzia del Fondo di Garanzia, appositamente istituto, e in via residuale dallo Stato ove il fondo non possa coprire per intero l’importo. Il finanziamento del fondo avverrà, oltre alla dotazione iniziale di 100 milioni di Euro (come previsto dalla legge di stabilità 2015) che dal contributo pari alo 0.20% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di cui l’articolo 12 della Legge n. 153 del 30 Aprile 1969.