Il Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 il 5 febbraio 2020, detta le misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.
L’articolo 1 del suddetto decreto introduce un Trattamento integrativo del reddito di cui all’art. 49, comma 1 e all’art. 50 comma 1 del T.U.I.R. con le stesse regole e condizioni di spettanza del Bonus Renzi di cui all’art. 13 comma 1-bis. Nello specifico è riconosciuta una somma a titolo di Trattamento integrativo che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 per l’anno 2020 e 1.200 a decorrere dal 2021 per i redditi complessivi non superiori a 28.000 euro. Il Trattamento integrativo è rapportato al periodo di lavoro dell’anno, viene riconosciuto se l’imposta lorda del dipendente, al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente, assume un valore positivo. Per l’anno 2020 l’applicazione decorre dal 01-07-2020. I sostituti d’imposta riconosceranno il Trattamento integrativo con le retribuzioni erogate dal 01-07-2020 con verifica della spettanza in sede di conguaglio e recupero delle eventuali somme percepite e non spettanti.
L’articolo 2 del suddetto decreto introduce una Ulteriore detrazione dal 01-07-2020 al 31-12-2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all’articoli 49 comma 1 e 50 comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del T.U.I.R., sull’imposta lorda, rapporta al periodo di lavoro dell’anno.
Il Bonus Renzi di cui all’art. 13 comma 1-bis viene abrogato dal 01-07-2020.
Sia per il Trattamento integrativo che per l’Ulteriore detrazione il legislatore ha previsto il recupero delle somme non dovute in 4 rate a partire dal mese di conguaglio.
In attesa di una circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità di attuazione del presente decreto, nonché sul codice tributo da utilizzare nel modello F24, si rilevano non poche difficoltà per gli operatori payroll sulle verifiche da effettuare in sede di conguaglio. Da una prima analisi si evidenziano le seguenti criticità da monitorare:
- Sia per il Trattamento integrativo che per l’Ulteriore detrazione viene fornita la possibilità di recuperare le somme non dovute in sede di conguaglio in 4 rate a partire dal mese di conguaglio se superiori a 60. Per il Trattamento integrativo, cosi come specificato nel decreto, bisogna tener conto dell’eventuale diritto all’Ulteriore detrazione. Sembrerebbe, cioè, che l’importo a debito del Trattamento integrativo possa esse compensato con l’Ulteriore detrazione. In ogni caso si prospettano importanti interventi gestionali sui vari sistemi payroll per adeguare le procedure di conguaglio fiscale e per i sostituti un adeguamento delle previsioni di reddito annuale per un corretto calcolo mensili delle agevolazioni;
- Un altro aspetto fondamentale, sempre con riferimento al conguaglio fiscale, riguarda la coesistenza del Bonus Renzi con il Trattamento integrativo. Il primo cessa di esistere il 30-06-2020 il secondo entra in vigore dal 01-07-2020 e, da una prima lettura, il nuovo bonus fiscale non sembrerebbe dare continuità al precedente con conseguente Trattamento fiscale differenziato a conguaglio finale.
Spunti di riflessione che verranno analizzati e chiariti con le prossime circolari dell’Agenzia delle Entrate.