La riforma degli ammortizzatori sociali varata con il Decreto Legislativo 148 del 14 Settembre 2015 ha introdotto un nuovo obbligo per le aziende beneficiarie di prestazioni straordinarie (e ordinarie in parte) previste dalla Cassa integrazione: quello di indicare per ogni lavoratore l’unità produttiva in cui opera.
Tale disposizione, scaturisce direttamente dall’articolo 1 del Decreto 148/2015, il quale definendo i lavoratori beneficiari delle tutele previste dalla Cassa integrazione dispone che: “I lavoratori di cui al comma 1 devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione”.
Da questo punto nasce quindi l’esigenza da parte dell’INPS di monitorare la permanenza di ciascun lavoratore all’interno di ogni unità produttiva. In base a quanto ribadito dall’INPS all’interno del messaggio 1444/2017 per Unità Produttiva si intende “lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi che presenta congiuntamente i seguenti requisiti (circ. n. 197/2015, circ. n. 9/2017, mess. n. 56/2017):
- Risulta dotato/a di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, intendendosi con dette accezioni il plesso organizzativo che presenti una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dello/a stabilimento/struttura;
- E’ idoneo/a a realizzare l’intero ciclo produttivo o una fase completa dello stesso, intendendosi con detta accezione il plesso organizzativo nell’ambito del quale si svolge, in tutto o in parte la produzione di beni o servizi dell’azienda, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali rispetto ai fini generali aziendali ovvero ad una fase completa dell’attività produttiva;
- Ha maestranze adibite in via continuativa.
Come apprendiamo poi dal testo del messaggio 1444, i datori di lavoro dovranno indicare le unità produttive con i flussi di Marzo 2017 (in scadenza per il 30 Aprile 2017) all’interno delle denunce individuali di tutti i lavoratori in forza.
La codifica delle informazioni relative alle unità produttive è obbligatoria anche per le aziende che, sfuggendo al campo di applicazione delle normativa delle integrazioni salariali, rientra invece in quella prevista dai Fondi di Solidarietà di cui la legge 92/2012 o dal Fondo per le Integrazioni Salariali. Come ribadito anche all’interno della Circolare 9/2017, la mancata codifica delle informazioni in commento costituirà errore Bloccante, oltreché escludere il lavoratore dalle tutele previste dalla legge.