Le Commissioni lavoro del Senato e della Camera, il giorno 13 Maggio, hanno espresso parere favorevole con osservazioni, sullo schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e del lavoro.
Le novità più rilevanti rispetto a quanto originariamente proposto dal Governo, in tema di maternità obbligatoria, riguardano i casi in cui la data prevista del parto anticipi quella effettiva. Secondo la proposta del Governo, in tali casi, la durata del congedo obbligatario avrebbe dovuto estendersi anche dopo i cinque mesi, sommando a tale periodo (cinquemesi) i gironi di anticipo della data effettiva del parto rispetto a quella presunta. Dalla relazione illustrativa proposta dal Senato, tale circostanza, indicata dall’Articolo 2, si potrà riscontrare solo in casi patologici, in cui il bambino nasca con più di due mesi di anticipo rispetto l’inizio del congedo obbligatorio, in breve durante il settimo mese di gravidanza.
Altra novità rilevante in tema di congedo obbligatorio, riguarda la possibilità di sospendere la durata del congedo, in caso di ricovero ospedaliero del neonato dopo il parto. Apprendiamo dalla relazione che tale circostanza, applicabile anche ai casi di adozione, è realizzabile una sola volta per figlio, dietro produzione di un idonea certificazione medica che attesti la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa.
L’ultima modifica rilevante arrecata al testo unico della Maternità e Paternità, in tema di congedo obbligatorio, deriva dalla necessità di adeguare la normativa agli orientamenti della Corte Costituzionale. Verrà infatti concesso il pagamento dell’indennità di maternità anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per colpa grave della lavoratrice. Sempre in tema di risoluzione di rapporto di lavoro, la lavoratrice o il lavoratore che rassegneranno dimissioni durante il primo anno di vita del bambino (periodo in cui vige il divieto di licenziamento) non saranno tenuti al rispetto del periodo di preavviso (in tali casi lo ricordiamo è necessaria la convalida delle dimissioni presso gli uffici preposti del Ministero del Lavoro).
Rispetto invece al periodo di Congedo Parentale, o maternità facoltativa più semplicemente, viene esteso il periodo di fruizione fino al compimento del dodicesimo anno di vita del figlio (limite originariamente fissato a otto anni). Il diritto alla percezione dell’indennità economica (pari al 30%) viene esteso fino al compimento del sesto anno di vita del bambino (originariamente fissato a tre anni).