E’ quanto si evince dal testo del decreto interministeriale proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attualmente al vaglio dell’occhio vigile delle Corte dei Conti.
Come previsto dalla Legge di stabilità per il 2016, da quest’anno, viene normata la possibilità per i dipendenti di ricevere, alternativamente all’erogazione monetaria del premio di rendimento, il medesimo importo sotto forma di piani di Welfare aziendali, ovvero seguendo la logica del rimborso delle spese di cui gli articoli 100 e 51 del TUIR.
Se da una prima lettura della legge di stabilità sembrava che tale possibilità fosse aperta a tutti i dipendenti del settore privato, il decreto attuativo preparato dal Ministero del Lavoro, si appresta a restringere fortemente la platea degli interessati. Il Comma 3 dell’articolo 1 infatti, circoscrive tale possibilità ai soli dipendenti del settore privato che abbiano conseguito un reddito di lavoro dipendente nell’anno precedente a quello di percezione delle somme non superiore ad € 50.000,00.
Stando a quanto disposto dal Ministero, solo i dipendenti che hanno percepito un reddito inferiore a tale soglia potranno beneficiare alternativamente del regime fiscale della “detassazione dei remi di rendimento” o in opzione scegliere il rimborso delle somme attraverso piano di welfare aziendali.
Una scelta, quella del Ministero del lavoro, non esente critiche, sotto diversi aspetti; sul piano giuridico infatti si pone un problema di efficacia, in quanto le modifiche introdotte al TUIR sono già in vigore dal 01/01/2016, mentre solo ora, stiamo apprendendo di ulteriori modifiche attuative introdotte con un Decreto Interministeriale. Un dietro-front inaspettato, dettato forse dall’eccessiva leggerezza con cui il testo della Legge di stabilità è stato scritto (in tema di welfare) dove evidentemente la possibile perdita di gettito (allargando l’uso di piani di welfare a tutti i dipendenti) non era stata quantificata.
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